NUOVO ACCORDO STATO REGIONI del 17/04/2025 SULLA FORMAZIONE
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI del 17/04/2025 sulla FORMAZIONE

La Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 ha approvato il nuovo Accordo che stabilisce durata, contenuti e periodicità dei percorsi formativi su salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008. Vengono abrogati i precedenti Accordi del 2011, 2012, 2012 interpretativo e del 2016.
Di seguito vi elenchiamo le principali novità per i quali sarà ridefinita la modalità di svolgimento dei corsi di formazione (durata, contenuti e periodicità):
•Formazione per i Datori di Lavoro
È introdotto un corso obbligatorio di almeno 16 ore per i datori di lavoro:
- -Modulo giuridico normativo (obblighi\responsabilità penali\organi di vigilanza)
- -Organizzazione e gestione SSL (Gestione del sistema di prevenzione e protezione)
È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà una durata minima di 6 ore.
•Formazione per Datori di Lavoro che svolgeranno direttamente i compiti di RSPP
Il percorso formativo prevede un modulo comune di 8 ore e ulteriori moduli integrativi per particolari settori di riferimento:
- - Mod. Integrativo 1 – Agricoltura; Silvicoltura; Zootecnia – 16 ore
- - Mod. Integrativo 2 – Pesca – 12 ore
- - Mod. Integrativo 3 – Costruzioni – 16 ore
- - Mod. Integrativo 4 – Chimico; Petrolchimico –(Attività manifatturiere) 16 ore
In questo caso occorre aver completato il corso iniziale del Datore di Lavoro.
•Formazione dei Preposti
L'aggiornamento è previsto ogni due anni, con una durata minima di 6 ore.
La durata della formazione per i Preposti aumenta da 8 a 12 ore.
La modalità di erogazione deve essere in presenza o in videoconferenza sincrona; l'e-learning non è consentito.
Il nuovo accordo prevede inoltre che la formazione pregressa per addetti ai lavoratori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purchè i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo accordo.
In caso contrario i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
•Formazione dei Lavoratori
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 2011.
Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima di 6 ore.
La Formazione sulla sicurezza per i lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning solamente per: Parte generale; Specifica Rischio Basso; Aggiornamento.
•Formazione Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in Ambienti sospetti di Inquinamento o Confinati:
La durata della formazione passa da 8 a 12 ore (4 Teoria + 8 Pratica).
L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà una durata minima di 4 ore.
N.B. La formazione pregressa è riconosciuta con specifiche differenti a seconda del corso. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -